Hai preso residenza in Italia e non hai ancora la patente italiana?
Non sai se puoi convertire la tua patente estera in quella italiana?
Qui ora ti spieghiamo le modalità del caso per poter convertire la tua patente estera.

Patente UE/SEE

I soggetti residenti in Italia in possesso di una patente UE/SEE senza limiti di validità amministrativa o con validità amministrative difforme alla 2006/126CE devono convertire la patente in quella italiana trascorsi 2 anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia.
La richiesta di conversione con queste difformità, effettuata dopo 5 anni dalla residenza in Italia, sarà soggetta a provvedimento di esperimento di guida da parte della motorizzazione prima del rilascio della patente italiana.

I soggetti residenti in Italia in possesso di una patente UE/SEE con limiti di validità amministrativa conforme alla 2006/126CE possono circolare in Italia senza necessità di convertire la patente fino alla scadenza della patente stessa.

ATTENZIONE: non è possibile convertire una patente estera ottenuta per conversione di una patente non convertibile in Italia.

Patente extra UE/SEE

I soggetti residenti in Italia in possesso di una patente extra UE/SEE devono convertire la propria patente entro un anno dalla data di prima residenza in Italia.
La conversione di una patente extra UE/SEE deve essere accordata tra le parti dei due Paesi, l’Italia e il Paese estero.

Per i richiedenti la conversione di una patente extra UE/SEE che risulteranno essere residenti da più di 4 anni in Italia verrà disposta la revisione della patente, prima di emettere quella italiana.

Per sapere se la tua patente extra UE/SEE è convertibile, consulta la tabella seguente:

STATOSCADENZA ACCORDOTRADUZIONEAUTENTICITÀ PATENTE
ALBANIA12/07/2026NO
ALGERIAVALIDO
ARGENTINAVALIDONO
REPUBBLICA DI COREAVALIDO
FILIPPINEVALIDO
GIAPPONEVALIDO
ISRAELE22/08/2028NONO
LIBANOVALIDO
MACEDONIAVALIDONO
MAROCCOVALIDO
REPUBBLICA DI MOLDOVAVALIDONO
PRINCIPATO DI MONACOVALIDONO
REGNO UNITO (GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD – applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey)30/03/2028NONO
SAN MARINOVALIDONONO
SERBIA17/12/2028Sì (vedi pagina)Sì (vedi pagina)
SVIZZERA12/06/2026NONO
TAIWANVALIDO
TUNISIAVALIDO
TURCHIAVALIDONO
UCRAINA24/01/2027NO
Ultimo aggiornamento 17/12/2023

La traduzione della patente di guida, ove richiesta, deve essere effettuata presso consolato/ambasciata della rappresentanza diplomatica dello stato in Italia e deve essere asseverata presso un Tribunale dal console.

L’autenticità della patente deve essere richiesta presso una rappresentanza consolare/ambasciata dello stato estero in Italia con legalizzazione della firma o con apostille su documento emesso dallo stato estero aderente alla convenzione di Vienna.

Documenti

I documenti richiesti per la conversione patente sono:

  • copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità;
  • copia del codice fiscale o del tesserino sanitario attestante il codice fiscale;
  • 1 foto tessera non antecedente 6 mesi a viso dritto scoperto su sfondo bianco;
  • copia fronte/retro della patente guida estera;
  • copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (cittadini extra UE) oppure della ricevuta di rinnovo o primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • eventuale certificato di prima residenza storica in Italia (da richiedere al comune).

N.B. viste le problematiche tecniche che si riscontrano nella conversione delle patenti di guida Francesi si richiede la presentazione di un certificato di autenticità della patente redatto dall’ente che ha rilasciato la patente o il consolato o la rappresentanza diplomatica in Italia.

Ricordiamo che le patenti estere ottenute per conversione di una patente italiana risulteranno convertibili sempre

Fonti: DGT NE patenti Extra UE DGT NE patenti UE M.I.T. Conversione patente estera