Pillole del codice della strada – Veicoli spinti a mano

Pillole del codice della strada – Veicoli spinti a mano

Giurisprudenza – Corte di cassazione – sentenza 30/09/2016 n. 19387
Chi procede a piedi sospingendo la bicicletta è da considerare comunque un pedone e, come tale, è tenuto a rispettare l’art. 190, c. 1, CDS:

qualora si trovi a camminare lungo la strada fuori dai centri abitati costui ha l’obbligo non soltanto di procedere al margine della strada, ma anche di collocarsi e procedere nel senso opposto di marcia rispetto a quello delle vetture, per essere meglio avvistabile e per poter al contempo visualizzare in tempo i veicoli in avvicinamento al fine di evitare sinistri.

 

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